L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), nella sua adunanza del 27 ottobre 2020, ha bocciato la proposta del Governo di introdurre, a partire dal 28 febbraio 2021, la piattaforma online PagoPA come esclusivo mezzo tramite il quale corrispondere alle Pubbliche Amministrazioni i pagamenti dovuti.

Di Dario Malandrino


PagoPA è infatti una piattaforma impiegata per pagare online, tra le altre, la tassa sui rifiuti, il bollo auto, la mensa scolastica, le multe ed è gestita dalla omonima società per azioni partecipata dallo Stato.  

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) aveva inserito quella tramite la piattaforma come unica modalità di pagamento a favore degli enti pubblici consentita.

Tuttavia, l’AGCM ha redatto un parere indirizzato Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente dell’Anci per esprimere le sue perplessità a riguardo.

Secondo l’Autorità, sebbene l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005 – CAD (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) – preveda un generalizzato obbligo di utilizzo esclusivo di tale piattaforma, le Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle PA dei gestori di pubblici servizi adottate dall’AgID, precisano che al sistema PagoPA, che “rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione”, gli enti creditori possono affiancare esclusivamente altri determinati metodi di pagamento, quali: Delega unica F24 fino alla sua integrazione con il Sistema PagoPA; Sepa Direct Debit (“SDD”) etc.

Sulla base di tali argomentazioni, l’AGCM osserva che non sia solo PagoPA l’unica modalità per il pagamento alle amministrazioni pubbliche. Dal contenuto della norma, infatti  “emerge, dunque, la possibilità per le Amministrazioni di accettare anche ulteriori metodi di pagamento”.

Viene inoltre posta all’attenzione del Governo la circostanza che il legislatore, all’articolo 118-ter del Decreto Legge n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020, ha anche previsto che gli enti territoriali possano addirittura “premiare” i cittadini che, per i pagamenti, utilizzino lo strumento dell’addebito diretto su conto corrente (ossia la domiciliazione bancaria) – che è al di fuori del sistema PagoPA – applicando una riduzione fino al 20% dell’aliquota.

Le considerazione di AGCM

L’Autorità si sofferma brevemente anche sulle deroghe e proroghe che hanno interessato il dies a quo di decorrenza dell’obbligo, che è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2020 e poi, da ultimo, con il Decreto Legge n. 76/2020, al 28 febbraio 2021.

In base a queste considerazioni, l’Autorità sostiene che tali manovre legislative abbiano ingenerato incertezza nelle Amministrazioni Pubbliche, tanto che alcune di esse, anche rilevanti dal punto di vista demografico, avrebbero ristretto al solo sistema PagoPA le modalità ammesse per i pagamenti (escludendo, ad esempio, il Sepa Direct Debit – ossia la domiciliazione bancaria – per il pagamento di tasse come la TARI); e ciò sul presupposto dell’entrata in vigore del sistema PagoPA.

Proprio per questa incertezza, effetti negativi potrebbero aversi anche sulla concorrenza, viste e considerate le esclusioni – non giustificate – di modalità di pagamento, senza che esse siano state integrate nel sistema PagoPA, con potenziali effetti negativi anche sulla riscossione e sui costi sopportati dai debitori.

L’Invito che l’AGCM, infine, indirizza al Governo, è quello di fare chiarezza sulle modalità di pagamento che le Amministrazioni pubbliche possono accettare e ripensare all’impianto normativo architettato dal Governo.

In data 5 novembre, PagoPA, tramite comunicato stampa, dimostra di essere d’accordo con AGCM e accoglie positivamente i rilievi posti in essere dall’Autorità.


Immagine di Jonas Leupe su Unsplash

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