La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) si è espressa su uno dei tanti potenziali significati attribuibili alla nozione di “comunicazione al pubblico” contenuta nella Direttiva UE 2019/790 (la c.d. “Direttiva Copyright”) e, più nello specifico, se l’art. 3, par. 1 della stessa Direttiva deve essere interpretato nel senso che tale nozione non copre la trasmissione per via elettronica a un tribunale di un’opera protetta, ove tale trasmissione avvenga in quanto l’opera costituisce prova a sostegno della tesi di una delle parti in causa.
Infatti, lo scorso 28 ottobre, nella causa C-637/19, la Corte di Giustizia europea ha dovuto pronunciarsi sul seguente caso. Le parti in causa sono dei privati in Svezia. Uno dei due aveva presentato come prova nel processo una copia elettronica di una pagina web contenente opere tutelate dalla normativa sul diritto d’autore, quali testo e fotografie.
A seguito della promozione di tale giudizio, il titolare del diritto d’autore su tali contenuti – il soggetto convenuto nel procedimento – aveva poi fatto a sua volta causa all’altro per violazione di copyright in quanto sosteneva che la presentazione di tale prova ad un numero vasto ed imprecisato di persone avrebbe configurato una “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva Copyright.
La CGEU ha però sottolineato, confutando la tesi del titolare del diritto d’autore, come tale prova fosse in realtà diretta ad un gruppo ristretto di persone – ovvero quelle coinvolte nel procedimento nello svolgimento delle proprie funzioni pubbliche – e che tale comunicazione non era diretta al pubblico in generale.
La Corte di Giustizia europea ha perciò stabilito l’importante principio in base al quale la presentazione come prova di un’opera protetta da diritto d’autore nel corso di un procedimento civile non può rientrare nella definizione di “comunicazione al pubblico” ai sensi della Direttiva Copyright e che, perciò, non costituisce violazione di copyright. Allo stesso modo, ha avuto modo di pronunciarsi l’Avvocato Generale, il quale ha sostenuto che la presentazione di una prova oggetto di tutela ai sensi della normativa sul diritto d’autore non equivale a diffonderla in violazione dei diritti del titolare.
Nel giungere a tale conclusione, la CGEU ha evidenziato come, anche in questo caso, per addivenire ad una decisione corretta debbano essere bilanciati i diritti fondamentali di tutte le parti rilevanti (quelli dei titolari del diritto d’autore e quelli di interesse pubblico): nello specifico, i diritti di proprietà intellettuale e il diritto ad ottenere un rimedio giudiziale efficace, entrambi garantiti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha effettuato questo bilanciamento argomentando che il diritto fondamentale ad ottenere un rimedio giudiziale efficace verrebbe gravemente compromesso se un titolare di diritto d’autore potesse impedire la divulgazione di prove nel procedimento semplicemente per il fatto che tali prove riguardino opere protette da copyright.
Per questi motivi, l’interpretazione del concetto di “comunicazione al pubblico” non deve estendersi al caso di trasmissione di copie elettroniche di opere protette da copyright usate come prove a sostegno della propria tesi nel contesto di un procedimento giudiziale. Infatti, tale trasmissione è lecita e giustificata dal punto di vista dei diritti fondamentali e non distorce l’equo bilanciamento dei diritti.
Anche alla luce del prossimo recepimento in Italia della Direttiva Copyright, tale decisione si rivelerà essere precedente fondamentale nei i giudizi aventi ad oggetto il diritto d’autore.
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