È ormai noto l’impegno profuso dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali nel contrasto al telemarketing e teleselling “selvaggio”, per tali intendendosi i contatti telefonici finalizzati, rispettivamente, alla fissazione di appuntamenti con potenziali clienti in relazione all’acquisto di prodotti o servizi e alla vendita degli stessi o l’acquisto stesso via telefono.

Numerosi sono i provvedimenti adottati dall’Autorità tra la seconda metà del 2021 e la prima del 2022, tesi a sanzionare tutte quelle condotte che – finalizzate a promuovere o vendere illecitamente beni o servizi – si risolvono in un illecito trattamento di dati personali degli utenti.

Diverse sono le sanzioni irrogate (dirette prevalentemente a società nel settore telco ed energy) così come le condotte contestate e punite. Tuttavia occorre dar conto come tali provvedimenti siano accomunati da taluni fil rougeche, in diversa misura, accomunano i diversi provvedimenti di recente adottati dal Garante.

Tra questi merita indubbiamente di essere evidenziata l’effettuazione dei contatti in commento in assenza di una idonea informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite sulla base di contratti di cessione dei dati personali sottoscritti con altre società.

Tanto è stato contestato, ad esempio, a Sky Italia S.r.l. e Iren Mercato S.p.a., a cui il Garante ha irrogato sanzioni per oltre 3 milioni di euro. Più ingenti, invece, sono le sanzioni irrogate ad Enel Energia S.p.a., nel determinare le quali l’Autorità ha considerato, inter alia, la circostanza che le violazioni riscontrate si riferiscono a condotte di sistema, quindi radicate nelle procedure societarie, come emerge, tra l’altro, dal numero di ordinanze di cui la società è stata destinataria (si pensi, da ultimo, al provvedimento n. 443 del 16 dicembre 2021).

Proprio nel provvedimento diretto a Sky, per esempio, l’Autorità ha avuto modo di ribadire che, nel rispetto del principio di accountability, è necessario sottoscrivere un formale atto di designazione a responsabile ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 dei fornitori che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nelle campagne promozionali, nonché, soprattutto, vigilare sull’operato degli stessi. In tal senso, i titolari del trattamento dovrebbero verificare che i soggetti contattati abbiano ottenuto l’informativa, rilasciato un idoneo consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali e non siano inseriti nelle cosiddette “black list” di contattabilità.

A tale proposito, non sono mancati i provvedimenti rivolti alle società incaricate delle attività di telemarketing, per lo più (se non esclusivamente) società di call center, tristemente note per l’“abitudine” di contattare utenti non presenti nelle liste di contattabilità dei titolari del trattamento (per esempio perché iscritti al Registro pubblico delle opposizioni) e/o per il numero esorbitante di contattati effettuati nei confronti di un medesimo interessato.

A ciò si aggiungano tutte quelle violazioni che traggono origine dal mancato recepimento (e, in molti casi, riscontro) delle richieste degli interessati. A titolo esemplificativo, nel provvedimento n. 126 del 7 aprile 2022, l’Autorità ha sanzionato una società per aver contattato un un interessato che, nel corso di una prima chiamata promozionale, aveva espresso all’operatore la propria opposizione a ricevere ulteriori telefonate.

Infine, merita di essere segnalato che il Garante si è fatto promotore di un codice di condotta che regoli le attività di telemarketing e contrasti il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate.

Dopo alcuni incontri preliminari con le categorie operanti nel settore, il 5 maggio 2022 si è tenuta la prima riunione generale in cui è stato costituito un comitato che avrà il compito di elaborare una prima bozza del codice, tenendo conto, tra l’altro, proprio degli elementi acquisiti in molti anni di attività di accertamento da parte dell’Autorità.

Ariella Fonsi

Author Giovanni Maria Riccio

More posts by Giovanni Maria Riccio