Con una decisione molto attesa, la Corte di Giustizia si è finalmente pronunciata sull’art. 17 della direttiva 2019/790 – c.d. “direttiva Copyright”. La Repubblica di Polonia aveva proposto ricorso contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea per richiedere l’annullamento parziale di tale norma, che introduce una forma di responsabilità aggravata in capo agli internet service provider, imponendo a quest’ultimi di adottare un sistema di monitoraggio preventivo al fine di controllare che i contenuti caricati dagli utenti non violino il diritto d’autore.
Le ragioni che hanno portato la Polonia a proporre tale ricorso si fondano sul fatto che la disposizione di cui all’art. 17 della direttiva Copyright violerebbe la libertà di espressione e di informazione sancite dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito, la “Carta”),
Il suddetto articolo 17 imporrebbe agli internet service provider di effettuare un’attività di sorveglianza per il tramite di sistemi di filtraggio automatico sui contenuti caricati dagli utenti senza prevedere alcuna regola chiara e precisa che disciplina le modalità in cui tali controlli debbano avvenire, ma solo precisando che gli Stati membri debbano compiere i cc.dd. “best efforts”, – ossia, i massimi sforzi secondo elevati standard di diligenza professionale di settore – ledendo, dunque, il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 52 dalla Carta e rischiando altresì di pregiudicare i contenuti leciti caricati da parte degli utenti.
Preliminarmente, la Corte di Giustizia ha tenuto a precisare che la disposizione normativa in esame non si limita a richiedere i cc.dd. best efforts, ma prescrive un risultato definito da raggiungere, non incidendo in alcun modo sugli utilizzi legittimi dei contenuti, così come previsto anche dal paragrafo 9, terzo comma, del predetto art. 17, che dispone: “La presente direttiva non incide in alcun modo sugli utilizzi legittimi, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell’Unione”.
Inoltre, la limitazione dell’esercizio del diritto alla libera espressione e d’informazione degli utenti di servizi di condivisione di contenuti online nasce dall’esigenza di tutelare la proprietà intellettuale garantita dall’art. 17, paragrafo 2, della Carta per garantire il corretto andamento del mercato del diritto d’autore.
La Corte, dunque, ha deciso nel merito formulando 6 osservazioni con riferimento alle contestazioni su esposte dalla Repubblica della Polonia che si riportano di seguito:
- La norma non chiarisce le misure concrete a cui gli internet service provider devono conformarsi, imponendo a quest’ultimi di compiere i best efforts, consentendogli, pertanto, di adottare le misure idonee per garantire il rispetto del diritto d’autore e raggiungere il risultato perseguito che più si adatta alle risorse di ogni singolo soggetto interessato nel pieno rispetto del principio di proporzionalità;
- Gli ISP devono rispettare il diritto alla libertà di espressione e informazione degli utenti senza pregiudicare gli utenti che caricano contenuti leciti.
- È necessario, a tutela degli utenti, che qualora sia richiesta la rimozione di un contenuto asseritamente illecito, “i titolari dei diritti interessati forniscano le informazioni pertinenti e necessarie in merito a tali contenuti” fornendo documentazione comprovante la violazione asserita.
- “Non si può escludere che in alcuni casi la messa a disposizione di contenuti non autorizzati protetti dal diritto d’autore possa essere evitata solo su segnalazione dei titolari dei diritti”. Inoltre, per quanto riguarda tale segnalazione, la Corte ha dichiarato che essa deve contenere elementi sufficienti per consentire al fornitore di servizi di condivisione di contenuti online di accertarsi, senza un esame giuridico approfondito, dell’illiceità della comunicazione di cui trattasi e della compatibilità di un’eventuale rimozione del suddetto contenuto con la libertà di espressione e d’informazione.
- I fornitori di servizi online devono garantire una efficiente procedura di reclamo volta alla reintegrazione di un eventuale contenuto che sia stato rimosso per errore.
- Infine, la Corte ha disposto che “l’articolo 17, paragrafo 10, della direttiva 2019/790 integra il sistema di garanzie previsto dall’articolo 17, paragrafi da 7 a 9, di quest’ultima, incaricando la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, di organizzare dialoghi tra le parti interessate per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti, nonché di emettere, tenendo conto dei risultati di tali dialoghi e dopo aver consultato le parti interessate, incluse le organizzazioni di utenti, orientamenti sull’applicazione dell’articolo 17 di tale direttiva e, in particolare, dell’articolo 17, paragrafo 4, di quest’ultima.
Occorre evidenziare che la stessa Corte di Giustizia aveva già previsto, con sentenza del 16 febbraio 2012, SABAM, C-360/10, EU, che i sistemi di filtraggio automatico che rischiano di non riconoscere un contenuto lecito da uno illecito ledono il principio di libertà di espressione e d’informazione sancito dall’art. 11 della Carta. In considerazione di ciò, l’Avvocato generale ha fissato un limite chiaro e preciso, escludendo le misure che filtrano e bloccano i contenuti leciti durante il caricamento al fine di prevenire il rischio di lesione dei principi di libertà di espressione e informazione che potrebbero arrecare l’uso di strumenti di riconoscimento automatico.
Dunque, la Corte ha chiarito che non vi è alcuna possibilità di pregiudicare i contenuti leciti caricati dagli utenti, in quanto, allo stesso art. 17, par. 7 e 8, della direttiva Copyright è previsto un sistema di limitazioni ed eccezione che esclude il sistema di monitoraggio preventivo del diritto d’autore quando sono caricati e messi a disposizione le seguenti tipologie contenuti generati direttamente dagli utenti stessi:
- citazione, critica, rassegna;
- utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
Alla luce di quanto appena esposto, la Corte di Giustizia ha respinto il motivo di ricorso sollevato dalla Repubblica di Polonia e ha ritenuto che, in sede di recepimento della direttiva Copyright, ogni Stato membro dell’Unione europea deve interpretare il diritto nazionale in conformità della predetta direttiva, facendo sì che non entri in conflitto con i principi della Carta.
La sentenza oggetto del presente contributo ha avuto un ruolo decisivo nel fornirci un’interpretazione relativamente chiara della confusa disposizione di cui all’art. 17 della direttiva Copyright, in quanto, ha chiarito, in parte, cosa si intende per Best efforts, definendo altresì le limitazioni poste nei confronti degli Internet Service providers in sede di applicazione dei controlli preventivi automatici.
Daniele Lo Iudice