Accessibilità dei siti web della PA: Il 23 settembre 2020 è una data importante per i diritti digitali, è la data entro cui tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici devono attestare di essere in regola con gli obblighi in materia di accessibilità.

Il fondamento normativo dell’obbligo

L’accessibilità viene definita come “la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

L’accessibilità è prima di tutto un diritto, corollario del principio di uguaglianza affermato dalla Costituzione, che deve essere garantito a tutte le persone con disabilità in relazione ai prodotti hardware e software, ai siti web, alle applicazioni e ai documenti.

Il tema dell’accessibilità, da sempre cruciale per le pubbliche amministrazioni, è in questo momento particolarmente attuale.

L’Italia ha recepito la Direttiva europea 2016/2102 con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004 (anche nota come “Legge Stanca”), introducendo nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni e nuovi compiti per l’Agenzia per l’Italia Digitale. A seguito di tale recepimento, l’AgID – alla fine del 2019 – ha adottato le Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici. Infine, da ultimo, il cd. “Decreto Semplificazioni”, recentemente convertito in legge, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti che devono rispettare gli obblighi in materia di accessibilità, pena ingenti sanzioni, sempre di competenza dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Una importante novità contenuta nelle Linee guida è l’individuazione delle modalità per la redazione della dichiarazione di accessibilità (di cui all’art. 3 quater della Legge Stanca). Quest’ultima è la dichiarazione mediante la quale i soggetti obbligati rendono pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari e consentirà all’Agenzia di effettuare il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di legge in materia di accessibilità (come previsto dalle Linee guida, il primo monitoraggio di AgID è già iniziato a gennaio 2020 e si concluderà a dicembre 2021).

I soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di accessibilità dei siti web della PA

I soggetti tenuti all’applicazione della normativa sull’accessibilità – e quindi tenuti a rendere la dichiarazione – sono riportati nell’art. 3 (Soggetti erogatori) della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4. Si tratta di tutte le pubbliche amministrazioni in senso stretto, degli enti pubblici economici, delle aziende private concessionarie di servizi pubblici, delle aziende municipalizzate regionali, degli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, delle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e delle aziende appaltatrici di servizi informatici, degli organismi di diritto pubblico, nonché di tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

Come anticipato, poi, il “Decreto Semplificazioni” ha aggiunto alla lista anche tutti i soggetti giuridici (quindi anche privati) che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

Le modalità con cui rendere la dichiarazione

Le seguenti attività sono propedeutiche alla pubblicazione della dichiarazione di accessibilità dei siti web della PA:

  • effettuare le verifiche di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, al fine di valutarne lo stato di conformità ai requisiti tecnici di accessibilità. A tal fine, può essere utilizzato il «Modello di Autovalutazione di accessibilità» messo a disposizione dall’AgID e allegato alle Linee guida;
  • dotarsi e rendere disponibile un «Meccanismo di Feedback», che deve essere indicato all’interno della dichiarazione, per consentire agli utenti di segnalare eventuali casi di inaccessibilità;
  • identificare l’ente dichiarante, accedendo all’applicazione online https://form.agid.gov.it;
  • richiedere – con il primo accesso – le credenziali che verranno inviate all’indirizzo e-mail del  Responsabile per la transizione al digitale (RTD). Quest’ultimo, infatti, è l’unico soggetto che può compilare la dichiarazione in qualità di responsabile, ai sensi dell’art. 17 CAD, per tutte le attività in materia di accessibilità;
  • compilare la dichiarazione di accessibilità su https://form.agid.gov.it;
  • pubblicare la dichiarazione di accessibilità su https://form.agid.gov.it

Si specifica che la dichiarazione può essere redatta e pubblicata solo utilizzando l’applicazione online https://form.agid.gov.it, realizzata da AGID nel rispetto del modello stabilito dalla Direttiva UE 2016/2102 (Allegato 1 delle Linee Guida).

Dopo aver svolto le attività sopra descritte si riceverà a mezzo e-mail il link alla dichiarazione pubblicata. Quest’ultima andrà esposta:

  • nel footer, per i siti web;
  • nell’apposita sezione dello store relativamente alle app mobili.
Le scadenze

Entro il 23 settembre 2020 tutti gli enti soggetti agli obblighi in materia di accessibilità devono pubblicare la dichiarazione di accessibilità.

Entro il 23 settembre di ogni anno ogni soggetto erogatore deve riesaminare e validare l’esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, avvalendosi esclusivamente dell’applicazione online https://form.agid.gov.it.

Pertanto, la validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.

Le responsabilità

Va ricordato che esistono specifiche responsabilità e conseguenti sanzioni nel caso di mancato adempimento. In particolare, la mancata pubblicazione della dichiarazione determina un inadempimento normativo, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del responsabile per la transizione al digitale e comporta la sua responsabilità dirigenziale e disciplinare. Con riferimento ai privati, l’inosservanza è accertata e sanzionata dall’AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire per la tutela dei propri diritti.

Ebbene, se il diritto all’accessibilità è stato recepito e affermato a livello normativo e tutti gli obblighi in materia lo dimostrano, adesso tocca ai soggetti obbligati che devono garantire a ogni utente il diritto di accedere, informarsi e partecipare – effettivamente – senza barriere.  Per le pubbliche amministrazioni un passo importante, tutt’altro che scontato alla luce dello stato delle cose, è certamente quello di provvedere a nominare un Responsabile per la transizione al digitale. Sono meno di 5.000, infatti, i responsabili nominati ma anche gli unici abilitati a compilare la dichiarazione.

Di Francesca Ricciulli


Immagine di Philipp Berndt su Unsplash

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