Il Garante per la protezione dei dati personali con due pareri distinti ha dato via libera al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri all’uso delle bodycam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni. Nonostante abbiano ricevuto l’autorizzazione del Garante, le due Forze di Polizia dovranno comunque recepire alcune indicazioni emesse dall’Autorità relative all’implementazione delle misure di sicurezza e al tracciamento degli accessi ai dati per rendere i trattamenti pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto legislativo n. 51/2018).
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri hanno trasmesso al Garante della Privacy una Dpia (Data Protecion Impact Assessment), cioè una valutazione di impatto della protezione dei dati, per ottenere poi un parere sulla possibilità di utilizzare le cosiddette bodycam , ossia delle telecamere portatili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di monitorare l’attività di chi le indossa e dei soggetti con cui costui interagisce.
Infatti, l’articolo 24, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) stabilisce che il titolare del trattamento deve consultare il Garante prima del trattamento di dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione, quando “una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio, oppure il tipo di trattamento presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati anche in ragione dell’utilizzo di tecnologie, procedure o meccanismi nuovi ovvero di dati genetici o biometrici” (comma 4).
In particolare, i soggetti che hanno sottoposto la questione al Garante sottolineano la necessità di documentare alcune tipologie di azioni illecite che vengono effettuate nei confronti della polizia. Ritengono, inoltre, che le bodycam, siano uno strumento indispensabile per raccogliere, in situazioni di difficoltà, “preziosi elementi probatori in ordine a condotte di natura penale, nonché per l’applicazione delle misure di prevenzione personali, quali quelle riguardanti l’ambito delle manifestazioni sportive, come il Daspo”. L’Arma dei Carabinieri ritiene che strumenti come le bodycam possano fungere da deterrenti, specialmente nel caso in cui le aggressioni siano rivolte agli operatori di polizia.
Per quanto riguarda i dati trattati dalle bodycam, si legge nelle Dpia che “la finalità del trattamento in oggetto consiste nel raccogliere e conservare elementi di prova audio-video o fotografici riguardanti condotte illecite, rilevanti sotto l’aspetto penale o per l’applicazione di misure di prevenzione, perpetrate in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche. Il sistema non prevede operazioni di trattamento successive alla raccolta incompatibili con lo scopo iniziale”.
Nei casi di specie si osserva che, tenuto conto delle finalità del trattamento, i rischi potenziali per gli interessati che sono ragionevolmente ipotizzabili appaiono elevati, spaziando dalla discriminazione alla sostituzione di identità, al pregiudizio per la reputazione e all’ingiusta privazione di diritti e libertà, per cui, qualora si verificassero in concreto, l’impatto derivante in danno degli interessati sarebbe elevato o molto elevato.
Rispondendo alle richieste il Garante ha reso due distinti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 24 del dlgs 51/2018 (parere del 22 luglio 2021 [9690691]; parere del 22 luglio 2021 [9690902]) evidenziando una serie importante di raccomandazioni.
Secondo quanto stabilito dal Garante, i reparti mobili delle forze dell’ordine potranno usare le bodycam solo in presenza di “concrete e reali situazioni di pericolo, di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato”. L’Autorità ha infatti vietato qualunque tipo di registrazione continua delle immagini e quella di “episodi non critici”.
Il Garante ha poi sottolineato come i dati raccolti potranno essere solo foto, video, audio, data, ora e coordinate geografiche delle registrazioni. Ogni registrazione potrà essere salvata unicamente nella memoria interna della videocamera in dotazione e solo il capo del contingente o della squadra di un reparto avrà la password, consegnata in busta sigillata, con cui poter visualizzare le immagini raccolte. È infatti richiesto dal Garante che non vengano diffuse copie dei documenti acquisiti e che venga organizzato un accesso sicuro ai filmati senza duplicazioni.
Una volta scaricati, i dati dovranno essere cancellati automaticamente dalla memoria della bodycam, inviati ai server centrali di polizia di stato o carabinieri e lì conservati per un massimo di sei mesi dalla loro raccolta. In tal modo, secondo il Garante, il principio della privacy by default sarebbe rispettato, in virtù della cancellazione automatica dei dati personali acquisiti alla scadenza dei sei mesi. Infatti l’autorità ha ritento che anche il termine di sei mesi (per la conservazione delle registrazioni, dei filmati e delle fotografie) indicato nella DPIA quale punto di equilibrio tra le esigenze dell’attività di polizia e quelle di tutela dei dati personali, appare ragionevole e rispettoso dei principi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
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