I famosi ed iconici doposcì Moon Boots sono tutelati dal Diritto d’Autore e considerati come una vera e propria opera d’arte da indossare. Lo ha affermato il Tribunale di Milano con la sentenza n. 493 del 25 gennaio 2021, richiamando la precedente sentenza n. 8628 del 12 luglio 2016, emanata sempre dallo stesso Tribunale.

Di Daniele Lo Iudice


Nel maggio del 2016 i giudici milanesi condannavano la società della nota fashion blogger  Chiara Ferragni a cessare l’immediata commercializzazione degli stivaletti oggetto di contraffazione e al risarcimento del danno. Tuttavia, la blogger immetteva nuovamente sul mercato alcuni modelli di doposcì simili ai Moon Boots contestandone anche la tutela autoriale riconosciutagli precedentemente a seguito della suddetta pronuncia giurisprudenziale di merito.

La vicenda in esame attiene, appunto, al riconoscimento della tutela autoriale all’opera del design industriale prevista all’ art. 2  comma 10 della Legge del Diritto d’Autore, il quale dispone “ In particolare sono comprese nella protezione:[…]10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Prima dell’attuazione del d.lgs. 95/2001, le opere di industrial design – beni destinati ad essere prodotti industrialmente, cioè in serie – erano oggetto di protezione solo qualora fossero stati dotati di un sufficiente grado di novità, ma dopo l’attuazione del decreto, il Legislatore ha eliminato il c.d. divieto di cumulo della tutela brevettuale e autoriale.

Quindi, siffatto mutamento, ha introdotto il requisito del valore creativo-artistico in sé, prendendo il posto del criterio della scindibilità. Infatti, prima della riforma, la tutela era subordinata al fatto che il valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto, mentre, secondo il nuovo assetto normativo è possibile riconoscere la tutela autoriale senza dover scindere idealmente il valore artistico dal prodotto in sé. È dunque necessario che il valore artistico sia così incidente da superare la funzionalità della forma del prodotto stesso.

 L’orientamento giurisprudenziale prevalente, dunque, richiede che si debba adottare un criterio di carattere oggettivo che valuti l’autonomia del valore artistico dell’oggetto, tenendo conto di due aspetti differenti.

Il primo è l’elemento creativo che il designer abbia apportato al prodotto rispetto agli altri beni appartenenti allo stesso settore merceologico, nonché la circostanza che l’apprezzamento del pubblico di riferimento prevalga sulla funzionalità del prodotto stesso. Il secondo, invece, deve tener conto dell’elemento storico –  ossia, siccome il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura – esso va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (Cass., 7477/17).

La valutazione della sussistenza di tale requisito viene demandata al Giudice chevaluterà caso per caso, attraverso un giudizio prognostico ex post, contestualizzando l’opera di industrial design al periodo storico-culturale in cui è nata e si è evoluta.

La stessa sentenza n. 8628 del 2016 definiva i Moon Boots quali “calzature da neve aventi forme massicce, contraddistinte, per lo più, da un fascione di elevata altezza avvolgente la zona della punta e quella laterale, da dei lacci risvoltati su tre coppie di occhielli e da una suola che presenta una forma ambidestra. Il Tribunale di Milano ha affermato che i modelli contraffatti riproducevano tali caratteristiche e che il confronto tra i due doposcì conferma la sostanziale identità delle forme.

La assonanza visiva non risultava in alcun modo compromessa dal fatto che ai prodotti erano state apportate alcune modifiche stilistiche – ad esempio, l’apposizione di glitter in gran parte della superficie, marchi rappresentati dall’occhio dalle lunghe ciglia di grandi dimensioni sul retro della calzatura e dall’elevata estrosità della calzatura da neve – al fine camuffare la contraffazione.

Il Tribunale di Milano ha , quindi, riconfermato la precedente sentenza del medesimo tribunale riconoscendo valore artistico ai Moon Boots quale opera di industrial design.

Immagine dell’account Moon Boot su Facebook

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