Il 20 ottobre 2020 (dopo un lungo confronto sul tema durato più di due anni) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2020/1503 sul Crowdfunding che consentirà ai fornitori europei di servizi di Crowdfunding (European Crowdfunding Service Providers o ECSP) di operare in tutti i Paesi dell’Unione Europea

Di Anna Corona Di Giacomo


Il nuovo Regolamento (UE) 2020/1503 (il “Regolamento”), finalizzato alla creazione un regime armonizzato in materia di “crowdfunding” in tutti i Paesi dell’Unione Europea, è il risultato della presa d’atto da parte delle istituzioni europee della crescente diffusione di piattaforme di crowdfunding all’interno dei singoli Stati membri e dell’esistenza di un quadro giuridico fortemente frammentato e disomogeneo, costituito dalla normativa nazionale di ciascuno Stato membro, adeguata alle caratteristiche e alle necessità del proprio mercato ma poco in linea con la normativa vigente in altri Stati membri.

L’assenza di un regime unico a livello europeo e l’esistenza di un quadro giuridico frammentato lungo i confini nazionali hanno fatto sì che il sistema normativo si presentasse come altamente disincentivante sia per gli investitori (scoraggiati dall’investire in crowdfunding al di fuori dei confini nazionali data l’incertezza delle norme applicabili in materia di protezione dei loro diritti, la mancanza di trasparenza in termini di prezzi, oneri associati all’investimento, ecc.) sia per i gestori delle piattaforme (scoraggiati, per le stesse ragioni, dall’offrire i propri servizi al di fuori dello Stato membro in cui sono stabiliti), incidendo negativamente sul funzionamento del mercato interno di tali servizi.

Allo scopo di promuovere la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding, di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno e di promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento delle imprese, il Regolamento stabilisce requisiti uniformi in tema di prestazione dei servizi crowdfunding, di organizzazione, di autorizzazione e di vigilanza degli ECSP, nonché in tema di tutela degli investitori.

Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (ossia a partire dal 10 novembre p.v.) e troverà applicazione a partire dal 10 novembre 2021.

Dal momento che le nuove norme in materia di crowdfunding sono state introdotte dal legislatore europeo tramite lo strumento del regolamento – che, a norma dell’articolo 288, paragrafo 2 del TFUE, ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri –, una volta in vigore le sue norme produrranno effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che sono tenuti al rispetto del diritto dell’Unione europea, senza bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno. Gli Stati membri non potranno unilateralmente adottare provvedimenti interni volti a limitare l’applicazione delle norme del regolamento, né farne un’applicazione incompleta o selettiva. Inoltre, tutte le norme di diritto nazionale che risulteranno in contrasto con la normativa introdotta dal regolamento europeo andranno disapplicate.

Ai fini della certezza del diritto e nella prospettiva che le norme nazionali in tema di crowdfunding saranno sostituite dalle norme contenute nel Regolamento, l’articolo 48 prevede delle disposizioni transitorie che consentiranno ai soggetti che attualmente offrono servizi di crowdfunding in conformità al diritto nazionale, da un lato, di adeguare le loro attività alle norme previste dal Regolamento e dall’ altro, di disporre di tempo sufficiente per chiedere un’autorizzazione ai sensi dello stesso.

In particolare, i gestori già autorizzati e operanti in base al diritto nazionale potranno continuare a prestare i propri servizi in conformità del diritto nazionale fino al 10 novembre 2022. Durante il periodo transitorio, gli Stati membri potranno istituire delle procedure speciali per consentire ai gestori autorizzati ai sensi del diritto nazionale di convertire le loro autorizzazioni nazionali in autorizzazioni europee, purché tuttavia i gestori soddisfino i requisiti richiesti dal Regolamento stesso.

Un breve excursus della nuova normativa europea

Ambito di applicazione

Il Regolamento trova applicazione sia rispetto ai servizi crowdfunding basati sull’investimento (il cosiddetto equity crowdfunding) sia rispetto ai servizi crowdfunding basati sul prestito (il cosiddetto lending crowdfunding).

Secondo la definizione fornita dall’articolo 2 del Regolamento, i servizi crowdfunding sono solo quelli che consistono nel favorire l’incontro tra investitori interessati a finanziare una data attività economica e offerenti interessati a finanziare propri progetti imprenditoriali, sia mediante la concessione di prestiti – caratterizzati dall’obbligo incondizionato di rimborsare un importo concordato di denaro all’investitore – sia mediante il collocamento di valori mobiliari e strumenti finanziari (i “Servizi Crowdfunding”).

Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding e in un’ottica di tutela degli investitori, il Regolamento fissa, inoltre, un limite quantitativo al suo ambito di applicazione, stabilendo, all’articolo 1, che le norme ivi contemplate non trovano applicazione alle offerte che abbiano un corrispettivo totale superiore a 5 milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi (soglia generalmente utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico dall’obbligo di pubblicazione del prospetto). Ne consegue che, le offerte che superino tale soglia non potranno essere ammesse sui portali crowdfunding.

La vigente normativa italiana, invece, fissa in 8 milioni di euro la soglia massima entro la quale le offerte di strumenti finanziari possono essere condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali e, in generale, beneficiare dell’esenzione dall’applicazione della più stringente disciplina sul prospetto informativo (articolo 100-ter, comma 1 del TUF e art. 34-ter, comma 1 del Regolamento Emittenti).

Quanto al limite soggettivo, i Servizi Crowdfunding potranno essere forniti solo da persone giuridiche stabilite in uno Stato Membro dell’Unione europea e autorizzate come fornitori di Servizi Crowdfunding conformemente all’articolo 12 del Regolamento.

Autorizzazione

Ciascun prestatore che sia interessato a fornire i Servizi Crowdfunding, deve presentare apposita domanda davanti all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

La domanda deve ricomprendere tutte le informazioni elencate all’art. 12 del Regolamento nonché la documentazione attestante il possesso da parte del gestore dei requisiti richiesti dal capo I del Regolamento, tra cui l’adozione di un efficace sistema di governance che assicuri la sana e prudente gestione, il possesso, da parte delle persone fisiche che ricoprano cariche gestorie, di requisiti di onorabilità e di competenza, il soddisfacimento dei requisiti prudenziali di cui all’art. 11 del Regolamento, l’adozione di misure atte ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente, ecc.

Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente adotta una decisione motivata di accoglimento o rigetto della domanda e ne informa l’ESMA la quale istituisce un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding, pubblicato sul suo sito web e regolarmente aggiornato.

Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento, l’ECSP autorizzato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento che intenda erogare i Servizi Crowdfunding anche in Stati Membri diversi da quello nel quale ha ottenuto l’autorizzazione, dovrà effettuare una semplice comunicazione indirizzata all’autorità competente dello Stato membro di autorizzazione che sarà da quest’ultima trasmessa alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali l’ECSP ha dichiarato di voler operare nonché all’ESMA che si occuperà di introdurre tali informazioni nel suo registro pubblico.

L’ECSP potrà iniziare a prestare i Servizi Crowdfunding negli Stati Membri ai quali è stata indirizzata la predetta comunicazione a partire, al più tardi, dal quindicesimo giorno successivo alla data in cui ha comunicato all’autorità competente nazionale la sua volontà di erogare i Servizi Crowdfunding in via transfrontaliera.

Tutela degli investitori

Il Regolamento opera una particolare distinzione tra investitori “sofisticati” e investitori “non sofisticati” e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, appropriati per ciascuna di tali categorie.

Tale distinzione, da un lato, si fonda sulla distinzione tra cliente professionale e cliente al dettaglio prevista dalla direttiva 2014/65/UE (la cosiddetta Direttiva MiFID II) e, dall’altro, tiene in considerazione anche le peculiarità del mercato del crowdfunding. In particolare, la distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, oltre a seguire la linea di demarcazione tracciata dalla Direttiva MiFID II,  prende in considerazione anche l’esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, valutate conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del Regolamento.

Prima di consentire agli investitori non sofisticati di accedere ai Servizi Crowdfunding, l’ECSP dovrà sottoporli ad un test d’ingresso per la verifica della conoscenza e della capacità di sostenere eventuali perdite,al fine di valutare se gli investitori non sofisticati siano in grado di comprendere i rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma nonché di sostenere eventuali perdite derivanti dall’investimento stesso (attraverso l’effettuazione di un’apposita simulazione).

La stessa verifica, invece, non è richiesta con riguardo agli investitori sofisticati, dal momento che essi sono per definizione consapevoli dei rischi associati agli investimenti in progetti di crowdfunding.

In ogni caso, laddove un investitore non sofisticato intenda effettuare un investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 euro e il 5% del suo patrimonio netto, l’ECSP, prima di consentirgli di aderire all’offerta, dovrà provvedere a inoltrare a tale investitore una specifica avvertenza sui rischi, assicurandosi che l’investitore fornisca un consenso esplicito ad effettuare l’investimento e che dimostri di comprendere l’investimento e i relativi rischi.

Al fine di rafforzare ulteriormente la tutela degli investitori non sofisticati, l’articolo 22 del Regolamento concede all’investitore non sofisticato un periodo di tempo di 4 giorni (il cosiddetto “periodo di riflessione precontrattuale”) per revocare un’offerta di investimento o una manifestazione di interesse in una specifica offerta di crowdfunding, senza dare una motivazione e senza incorrere in penali.  L’attuale normativa italiana, invece, consente agli investitori non professionali di recedere dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa, entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine stesso (articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera 18592 del 26 giugno 2013).

Sempre nell’ottica di garantire alti livelli di tutela degli investitori, il Regolamento prevede l’obbligo degli ECSP di fornire agli investitori, oltre a tutte le informazioni relative al portale, ai costi, ai rischi finanziari e gli oneri connessi ai Servizi Crowdfunding e la loro natura, ai criteri di selezione dei progetti, anche una chiara informativa, redatta dall’offerente, contenente le informazioni chiave dell’investimento e della singola offerta in modo da consentire loro di prendere delle decisioni di investimento informate e consapevoli. Tale informativa, inoltre, deve essere formulata in modo tale da rispecchiare le caratteristiche tipiche di ciascuna delle due tipologie di Servizi Crowdfunding erogati dall’ECSP, fornendo indicazioni specifiche a seconda che l’investitore intenda accedere al servizio di equity crowdfunding o di lending crowdfunding. Infine, gli ESCP possono dotarsi di strumenti di filtraggio che consentano di proporre agli investitori progetti di crowdfunding basati su uno o più parametri specifici o su indicatori di rischio, come il tipo o il settore di attività commerciale o una valutazione del credito, che siano stati comunicati in anticipo al fornitore di servizi di crowdfunding dall’investitore stesso senza che l’esistenza e l’utilizzo di tali strumenti possa essere considerata come consulenza in materia di investimenti (che costituisce attività riservata il cui esercizio necessita di autonoma e specifica autorizzazione), purché, tuttavia, tali strumenti forniscano informazioni ai clienti in maniera neutrale – ad esempio, mostrando risultati relativi a caratteristiche meramente oggettive del prodotto –, demandando le decisioni di investimento al solo investitore.


Immagine su Unsplash di Antonio Janeski

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