I Moon Boots sono opere del design industriale: la pronuncia del Tribunale di Milano
Con la sentenza n. 493 del 25 gennaio 2021, il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla tutela autoriale dei famosi stivali Moon Boots.
Il Tribunale di Milano ha affermato che gli stivaletti prodotti da Chiara Ferragni costituivano una contraffazione delle note calzature Moon Boots, avendo i primi le medesime forme e caratteristiche distintive dell’opera di design industriale “Moon Boots”.
Il giudice milanese ha pertanto condannato la nota fashion blogger al risarcimento del danno per la violazione di diritti di natura patrimoniale.
La vicenda in esame rappresenta uno dei pochi precedenti giurisprudenziali in cui è avvenuto il riconoscimento della tutela autoriale all’opera del design industriale, prevista all’art. 2, comma 10, della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941.
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Strategia sulla proprietà industriale: in consultazione fino al 31 maggio 2021 le Linee di intervento dell’UIBM
Il 29 aprile 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”) hanno pubblicato le “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale” – in consultazione pubblica fino al 31 maggio 2021 – volte a guidare l’azione del Governo nel settore della proprietà industriale.
Il documento si inserisce nell’ambito del “Piano di azione sulla proprietà intellettuale” adottato lo scorso 25 novembre la Commissione europea per aiutare le aziende a sfruttare le loro invenzioni, sollecitando gli Stati membri all’implementazione dello sportello unico per la protezione e l’applicazione dei brevetti in tutta l’UE.
Fonte: sito ufficiale dell’UIBM
Divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato
Il Tribunale di Milano ritiene legittima la pubblicazione se risponde ad esigenze di pubblica informazione
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 726 del 2 febbraio 2021, si è pronunciato in merito alle ipotesi – previste all’art. 97 della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941 – nelle quali l’immagine di una persona può essere pubblicata senza il consenso di quest’ultima.
Tali ipotesi sono giustificate dall’interesse pubblico all’informazione ed essendo disposizioni a carattere derogatorio rispetto al diritto all’immagine devono essere applicate secondo il canone di stretta interpretazione.
Dunque, il Tribunale, aderendo sul punto a un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha affermato che la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato è lecita solo nel caso in cui risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta ad altri fini (pubblicitari, commerciali, ecc.).
Il diritto di cronaca non legittima la pubblicazione di immagini ritraenti un minore su testate giornalistiche
Con la sentenza n. 4477 del 19 febbraio 2021, la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, si è pronunciata sull’interesse pubblico alla diffusione di una notizia in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca.
In particolare, secondo la Suprema Corte, l’interesse pubblico di una notizia deve essere tenuto distinto dalle condizioni di legittimità della pubblicazione o diffusione dell’immagine delle persone coinvolte, dovendosi accertare:
- uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti;
- il loro consenso; ovvero
- le altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento giuridico.
In ogni caso, le summenzionate condizioni non legittimano la pubblicazione di immagini che ritraggono minori.
Opposizione alla registrazione dei marchi: +137,5% i procedimenti conclusi nel biennio 2019-2020
Secondo uno studio dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”), sono stati ben 5.625 i procedimenti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa chiusi dall’Ufficio stesso nel corso del biennio 2019-2020.
Il dato raccolto durante la pandemia evidenzia un incremento importante, pari al +137,75%, rispetto al biennio 2017-2018, durante il quale le stesse procedure sono state complessivamente 2.371.
Fonte: sito ufficiale dell’UIBM
Illegittima la diffusione di brani musicali masterizzati in un locale pubblico per finalità di lucro
La Corte di Appello di Taranto, con un provvedimento del 15 marzo 2021, si è pronunciata in merito alla diffusione di brani musicali masterizzati in un locale pubblico al fine di ottenere un profitto.
In tale contesto, la Corte ha statuito che la tutela del diritto d’autore è da ritenersi preminente sulla tutela della libera circolazione delle opere d’ingegno.
Pertanto, secondo il collegio, la diffusione non autorizzata di brani musicali masterizzati in un luogo pubblico il cui accesso è consentito con il pagamento di una somma di denaro, integra il reato di cui all’art. 171 bis della Legge sul diritto d’autore n. 633/1941, stante l’evidente finalità di lucro perpetrata.