Con sentenza del 04 aprile 2023, n. 9313, la Cassazione si è pronunciata sul diritto di accesso da parte dei soggetti interessati.

L’art. 12 GDPR obbliga il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di fornire al richiedente informazioni in ordine all’esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell’istanza di accesso presentata dall’interessato.

Secondo la Cassazione, il titolare del trattamento, che riceva una richiesta di accesso, deve sempre riscontrarla, a prescindere dalla circostanza che tratti o meno dati personali del soggetto interessato ossia del soggetto che ha formulato l’istanza di accesso. Peraltro, l’onere della dimostrazione del possesso dei dati personali è in capo al titolare del trattamento e non dell’istante.

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