Il 6 Luglio scorso il Parlamento Europeo ha presentato il nuovo regolamento “on a temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online”, rinominato “ChatControl” e in attesa della ratifica finale da parte del Consiglio d’EU, con lo scopo di contrastare gli abusi sessuali sui minori online.
Se fino a poco tempo fa sorvegliare o intercettare le comunicazioni private dei cittadini, senza un consenso o una specifica autorizzazione, costituiva un limite invalicabile, oggi tale limite sembra essere superato dalle novità previste dal Regolamento “ChatControl”.
Prendendo atto del drastico e drammatico aumento degli abusi sessuali sui minori che continuano a verificarsi in rete, il Parlamento ha previsto che providers come Whatsapp, Messenger e Telegram, nonché tutti gli altri gestori di comunicazione digitale, possano automaticamente accedere alle comunicazioni online e tracciare eventuali messaggi, quali video o immagini, legati a forme di adescamento o abuso dei minori con conseguente eliminazione e segnalazione alle forze di polizia.
Le comunicazioni verranno scandagliate attraverso filtri intelligenti capaci di rintracciare una corrispondenza tra i contenuti multimediali trasmessi e ricevuti e quelli contenuti in un database di natura pedopornografica. Occorre precisare che i tipi di tecnologie utilizzati ai fini del presente regolamento dovrebbero essere quelli meno invasivi della vita privata dei cittadini.
Si tratta di meccanismi non finalizzati a rintracciare in modo sistematico il testo e la sostanza contenuti nelle comunicazioni, ma unicamente per individuare schemi ricorrenti che evidenzino motivi di sospetto abuso dei minori. Da qui emerge una primissima problematica relativa all’elevato rischio di falsi positivi che il sistema potrebbe individuare come “pericolosi”.
Per contrastare il fenomeno della pedopornografia online, il Regolamento prevede una necessaria deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE (Direttiva ePrivacy), posta a tutela della riservatezza delle comunicazione e dei dati relativi al traffico.
In particolare, la norma derogata contiene un generale divieto di ascolto, captazione, memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei dati di traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, eccetto che per espressa disposizione di legge.
Nonostante il meritevole obiettivo perseguito dal Parlamento europeo, non sono mancate aspre critiche relative alle conseguenze e ai rischi che potrebbero derivare per gli utenti.
In particolare, si teme che l’attuazione del regolamento renda legittima una sorveglianza di massa, mettendo a repentaglio diritti fondamentali quali la tutela dei dati personali e il rispetto della vita privata.
E’ fuori dubbio che le conseguenze che un tale controllo può determinare sono molteplici. Sarebbe infatti necessaria una regolamentazione di maggior dettaglio, essendo il Regolamento molto vago sul punto, relativa alla durata e alle modalità di conservazione dei dati, e dei contenuti, di cui l’autorità giudiziaria viene in possesso.
Tuttavia, il regolamento chiarisce che nonostante il principio derogatorio resta imprescindibile il rispetto dei diritti fondamentali e del GDPR, nonché delle garanzie previste volte ad assicurare il rispetto alla riservatezza online.
Nel rispetto di tali garanzie, è previsto all’interno dei Considerando che i fornitori informino gli utenti in modo chiaro, visibile e comprensibile di avvalersi, conformemente al presente regolamento, della deroga di cui all’articolo 5 e 6 della direttiva ePrivacy, compresa la facoltà che i dati personali degli utenti possano essere condivisi con le autorità di contrasto che agiscono nell’interesse pubblico contro l’abuso sessuale dei minori.
In occasione della ratifica finale da parte del Consiglio, si auspica a un regolamentazione più precisa e accurata della materia che prenda in seria considerazione le problematiche che inevitabilmente entrano in gioco, e confliggono con l’obiettivo perseguito che sicuramente resta meritevole di tutela.