I diritti patrimoniali d’autore sono protetti per un dato periodo, al cui spirare la componente economica arretra per far posto all’interesse pubblico della collettività di accedere all’opera per poterne usufruire liberamente, restando salvo solo il diritto morale d’autore.
La disciplina nazionale e comunitaria
L’ordinamento italiano riconosce la tutela dei diritti patrimoniali d’autore nel combinato disposto dell’ articolo 2577 del Codice civile che recita “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge” e all’ articolo 25 della legge sul diritto d’ autore “I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.” La regola generale prevede che i diritti di utilizzazione economica perdurino per tutta la vita dell’ autore e fino al termine del settantesimo anno solare successivi alla sua morte.
In ambito comunitario, al fine di realizzare una disciplina autoriale omogenea, è intervenuta la Corte di Giustizia con la nota sentenza del 20 gennaio 2009, Sony Music Entertainment C-240/07, la quale ha chiarito che, in ossequio al principio di assimilazione, tutti gli Stati membri devono riconoscere la medesima tutela prevista dalla direttiva 2006/116/CE per qualsiasi opera o soggetto tutelato.
L’anno 2021 ha fatto sì che la caduta in pubblico dominio interessasse le opere pubblicate da George Orwell, tra cui si ricordano La fattoria degli animali, 1984, La strada di Wigan Pier e Omaggio alla Catalogna.
La disciplina negli USA
La disciplina del diritto d’autore muta da continente a continente, ed infatti nel caso degli Stati Uniti la normativa risulta essere differente, la regola generale prevede ugualmente la durata della tutela fino a 70 anni successivi alla morte dell’autore, ma vi sono alcuni casi particolari come i joint works (opere creata da più autori) per i quali il diritto dura sino a 70 anni dopo la morte dell’ultimo autore sopravvissuto (così come in Italia, ai sensi dell’articolo 26 della legge sul diritto d’autore); per le opere anonime, pseudonime e (soprattutto) works for hire – ossia i lavori commissionati – i diritti patrimoniali restano in vita per 95 anni dalla data di pubblicazione o 120 anni dalla data di creazione a seconda del termine che spira per primo.
L’ ordinamento degli USA è uno di quelli che tutela più a lungo i diritti d’autore, per interessi prettamente economici. Nello specifico, molti commentatori hanno ritenuto che tale ampliamento fosse determinato dalle pressioni operate dalla Walt Disney al fine di tutelare i diritti d’ autore relativi al “topolino” più famoso del mondo, da cui prende anche il nome con cui, gergalmente, si indica la legge con il quale si estende la tutela nei confronti delle opere intellettuali, ossia il cosiddetto Mickey Mouse Act.
La “tutela di Topolino” era stata già ampliata, tramite numerosi interventi del Congresso statunitense, con alcune estensioni del Copyright Act, ma, in questa occasione, alla scadenza del diritto d’autore di Mickey Mouse nel 2003 si aggiungevano le decorrenze dei diritti relativi sulle rappresentazioni dei celebri personaggi Pluto, Pippo e Paperino.
Nel 1997, il Congresso avanzò una nuova proposta di estensione del termine di protezione del Copyright Act fino ad estendere i copyright aziendali ai termini che sono tutt’oggi in vigore ossia anche fino a 120 anni dalla morte dell’autore.
In riferimento a quanto appena detto, è curiosa la circostanza per la quale il Paese di pubblicazione possa incidere sulla durata dei diritti patrimoniali: infatti, Burmese Days – noto libro di Orwell pubblicato negli Stati Uniti d’America nel 1934 – non è oggetto di tutela comunitaria, bensì beneficerà di una tutela molto più ampia ossia quella estesa a 95 anni.
Il 2021 ampia, inoltre, con una moltitudine di importantissime opere, l’“archivio” pubblico della collettività , tra queste ci sono The Great Gatsby di F. Scott Fitzgerald , Mrs. Dalloway di Virginia Woolf e opere di musicisti come Duke Ellington e Gertrude “Ma” Rainey.
A tal proposito, si voglia ricordare che i diritti patrimoniali si considerano esauriti solo in riferimento alle opere originarie e non per le loro traduzioni, considerate quali opere derivate. Le prime sono disciplinate dall’ art. 1 della Legge del Diritto d’ Autore e ai fini della loro tutela sono richiesti i requisiti della creatività e originalità; le seconde, invece, trovano tutela all’ art. 4 e il carattere creativo è insito nell’elaborazione successiva e consiste, ad esempio, nella traduzione dell’opera in altra lingua o nell’adattamento dello stesso.