Sommario: 1. Introduzione. – 2. I sistemi di riconoscimento facciale. – 3. Il quadro normativo: le Linee guida del Comitato Consultivo della Convenzione 108 e il Decreto 51/2018. – 4. Il sistema SARI. – 5. Il provvedimento del Garante privacy su SARI Enterprise – 6. Il Parere sfavorevole su SARI Real Time – 7. Osservazioni conclusive.
1. Introduzione
Con il provvedimento n. 127 del 25 marzo 2021, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali (il “Garante privacy” o il “Garante”), ha espresso parere sfavorevole in merito all’utilizzo di SARI Real Time (il “Parere”)[1], ossia il sistema di riconoscimento facciale implementato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, in grado di coadiuvare l’attività delle forze di polizia e di polizia giudiziaria.
Il Parere si inserisce in un contesto in cui l’utilizzo di sistemi biometrici e, nello specifico, di sistemi di riconoscimento facciale diventa sempre più strategico nella lotta alla criminalità, al terrorismo e, in generale, nell’ambito della tutela dell’incolumità nazionale.
Infatti, in una società in cui la criminalità evolve con il progredire della tecnologia, si è acuita l’esigenza di identificare i soggetti che accedono a luoghi pubblici, informazioni e/o servizi.
In tale contesto, laddove il fattore umano incontra dei limiti nell’effettuare controlli massivi e sistematici sulle persone, il ricorso a macchine “intelligenti” diventa un asset strategico per le autorità pubbliche e uno strumento di fondamentale importanza per la sicurezza dei cittadini.
2. I sistemi di riconoscimento facciale
Con l’aumentare del rischio di attacchi terroristici e, in generale, di una criminalità sempre più sofisticata e organizzata, si è ingenerata una crescente esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini a fronte del clima di allarme dilagante in luoghi pubblici “ad alto rischio” (si pensi, per esempio, agli aeroporti e alle stazioni ferroviarie).
In tale contesto, come anticipato, l’utilizzo della biometria costituisce un valido alleato nell’individuazione di soggetti potenzialmente pericolosi per la collettività, misurando – mediante metodologie matematiche e statistiche – le variabili fisiologiche e comportamentali proprie di una persona[2].
In particolare, un sistema biometrico può essere definito come un dispositivo automatico per l’identificazione di una persona sulla base di caratteristiche biologiche, che possono essere fisiologiche (se si riferiscono, ad esempio, ad impronte digitali, il disegno dell’iride, l’immagine del volto) ovvero comportamentali (si pensi al modo di “battere sulla tastiera” di un individuo).
I sistemi di riconoscimento facciale rappresentano, pertanto, una precipua branca della biometria fisiologica, che si occupa di sviluppare algoritmi capaci di confrontare due immagini di un volto umano.
Secondo il Working Party 29 (ora Europoean Data Protection Board)[3], il riconoscimento facciale può essere definito come un trattamento automatico di immagini digitali che contengono i volti di persone ai fini di identificazione, autenticazione, verifica o categorizzazione di tali persone e consta di un processo distinto nelle seguenti fasi:
- acquisizione dell’immagine, ossia il processo di rilevamento dei tratti del volto di una persona e la conversione in formato digitale;
- individuazione della presenza di un volto all’interno di un’immagine digitale;
- attenuazione delle variazioni all’interno delle regioni del volto individuate (si pensi alla conversione in una dimensione standard o all’allineamento delle distribuzioni del colore);
- estrazione di caratteristiche dell’immagine digitale di una persona;
- registrazione dell’immagine e/o del modello di riferimento per un successivo confronto;
- misurazione delle somiglianze tra una serie di caratteristiche del modello con quelle già registrate nel sistema.
Tali tecnologie, com’è evidente, possono apportare un contributo prezioso all’attività delle forze di polizia, a cui è demandato il compito di identificare un soggetto nel caso in cui ci siano dubbi sulla sua identità, attualmente svolgendo brevi manu i rilievi tecnici all’uopo necessari (ad esempio, rilievi descrittivi, dattiloscopici e fotografici svolti nel corso del fermo identificativo).
L’intero articolo è stato pubblicato ed è disponibile sulla rivista “Penale Diritto e Procedura” al seguente LINK. |
[1] Il provvedimento n. 127 adottato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali il 25 marzo 2021 è disponibile al seguente URL: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9575877.
[2] Sul punto, “Riconoscimento dei volti: un sistema orientato all’uso di metodologie neurali”, di F. Perrone e S. Di Iorio, in IISFA Memberbook 2017 DIGITAL FORENSICS.
[3] Si legga, nello specifico, il “Parere 2/2012 relativo al riconoscimento facciale nell’ambito dei servizi online e mobili” adottato dal Working Party 29 il 22 marzo 2012.