A seguito dell’emanazione della Direttiva n. 790/2019 (c.d. “Direttiva Copyright”) e del suo recepimento, avvenuto con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177,  l’Italia ha novellato molteplici disposizioni della legge sul diritto d’autore (LDA) al fine di adattarla all’attuale scenario digitale.

Gli Stati membri, tuttavia, sembrano aver adottato un’impostazione non sempre uniforme dell’art.17 della Direttiva Copyright, rubricato “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”, che chiarisce i casi nei quali i prestatori di servizi compiono atti di comunicazione al pubblico, disciplinando altresì il regime di responsabilità che ne deriva.

Preliminarmente è doveroso ricordare, secondo la direttiva e il decreto di recepimento, che i prestatori di servizi sono quei soggetti che consentono il caricamento da parte degli utenti, attraverso le proprie piattaforme di file-sharing, grandi quantità di opere protette dalla LDA, comportandone così la messa a disposizione del pubblico.

Il legislatore comunitario ha, con l’inserimento dell’art.17 della Direttiva Copyright, chiarito, da un lato, il significato di “comunicazione al pubblico”, che si ha nel caso in cui il prestatore di servizi “concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti”, nonché, dall’altro, disposto che gli stessi prestatori di servizi, nel momento in cui compiono atti di comunicazione al pubblico di opere protette dalla LDA, devono ottenere dai titolari di tali diritti una preventiva licenza.

Nel caso in cui la licenza non sia rilasciata, la Direttiva prevede, al paragrafo quattro dell’articolo 17, che il prestatore di servizi debba adempiere ai seguenti obblighi per essere esente da responsabilità:

  1. aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione, e

  2. aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,

  3. aver agito tempestivamente, dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dai loro siti web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b).

Dopo aver chiarito quali sono gli obblighi che il prestatore di servizi deve adempiere al fine di non essere ritenuto responsabile della pubblicazione di un’opera protetta dalla LDA da parte di un utente privo della relativa autorizzazione, al successivo paragrafo cinque, il legislatore dell’Unione europea indica, alla luce del principio di proporzionalità, quali sono gli elementi che stabiliscono se il prestatore di servizi si è conformato o meno agli obblighi di cui sopra, ossia:

  1. la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o altri materiali caricati dagli utenti del servizio;

  2. la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi.

Come si evince da quanto esposto, i prestatori di servizi possono non essere responsabili della pubblicazione di contenuti protetti dalla LDA non autorizzati, purché siano rispettate le suddette condizioni.

Allo stesso tempo non viene lasciato privo di tutela il titolare dei diritti che voglia rimuovere il proprio contenuto pubblicato senza apposita licenza.

Infatti, la Direttiva Copyright non ha dimenticato di fornire una tutela ad ampio raggio anche ai titolari dei diritti dei contenuti caricati sulle piattaforme dei prestatori di servizi, imponendo, pertanto, a questi ultimi, di dar vita ad un “meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in merito alla disabilitazione dell’accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati”.

Prima dell’entrata in vigore della suddetta normativa, secondo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia – ad esempio, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 22/06/2021 , n. 682 – i gestori di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, per il tramite della quale alcuni utenti mettevano illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettuavano una “comunicazione al pubblico” di detti contenuti.

La “comunicazione al pubblico”, infatti, si sarebbe realizzata solo nel caso in cui gli stessi gestori avessero contribuito, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a consentire al pubblico l’accesso a siffatti contenuti – astenendosi dal rimuoversi o dal bloccarne immediatamente l’accesso- così integrando una violazione della LDA.

Ulteriore ipotesi di responsabilità si aveva anche nel caso di partecipazione da parte degli stessi gestori alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico tramite le proprie piattaforme, come nel caso della c.d. indicizzazione dei contenuti.

Con il nuovo articolo 17 della Direttiva Copyright, si è stabilito che il prestatore di servizi di condivisione online pone in essere sempre un atto di comunicazione al pubblico ogni volta che concede l’accesso ad opere protette dal diritto d’autore o ad altri contenuti protetti caricati dai suoi utenti, ampliando così il regime di responsabilità degli stessi prestatori di servizi e riconoscendo loro, dunque, una sorta di responsabilità semi-oggettiva qualora non abbiano rispettato le condizioni stabilite dall’art. 17 della Direttiva Copyright.

Daniele Lo Iudice

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