Lo scorso 2 aprile il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, esprimendosi su un ricorso promosso da una società titolare di una piattaforma di rivendita di biglietti online, ha emesso la sentenza 3955/2021, rigettando le ragioni della ricorrente e confermando quindi la sanzione emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il TAR ribadisce l’assoluta illiceità del fenomeno del secondary ticketing.

Di Andrea Pisano


La vicenda prende il via nel 2019 quando l’Autorità – a seguito dell’acquisizione di alcuni esposti da parte di società operanti nel settore dell’organizzazione di eventi musicali live, di società di vendita nel mercato primario di titoli e da talune associazioni di categoria – avviava un’intensa attività istruttoria al fine di vagliare la condotta della ricorrente e la sussistenza di eventuali condotte illecite nella vendita e distribuzione di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuate da soggetti differenti rispetto ai titolari dei servizi per la loro emissione.

All’esito di tale iter l’AGCOM, rilevava che la società, in un arco temporale compreso tra marzo e luglio del 2019, aveva messo in vendita biglietti per 37 differenti eventi a dei prezzi maggiorati rispetto ai prezzi nominali indicati nei siti di vendita autorizzati.

Per tale motivo l’Autorità nel 2020 emetteva l’ordinanza-ingiunzione 104/20/CONS con cui comminava alla società una sanzione di 3.700.000 € per violazione dell’articolo 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232 s.m.i.

Va qui precisato che la norma in oggetto ha formalizzato per la prima volta nel nostro ordinamento il divieto di secondary ticketing, sanzionando “la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”.

Nel procedimento davanti al giudice amministrativo, la società si è difesa eccependo un’errata applicazione delle norme di legge e un travisamento della natura della propria attività, sostenendo così la propria estraneità rispetto alla vendita dei biglietti in quanto la stessa avrebbe agito in qualità di mera fornitrice di una piattaforma erogante un servizio di “bacheca virtuale” finalizzata a mettere in contatto domanda e offerta con modalità passive e automatizzate e quindi soggetta al regime di (ir)responsabilità previsto dalla direttiva e-commerce per gli hosting provider “neutrali” di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 70/2003.

La norma citata detta infatti il regime di responsabilità degli hosting provider ovvero di quei soggetti che forniscono il servizio di memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio. L’hosting provider non è soggetto a responsabilità in relazione alle informazioni dallo stesso memorizzate salvo che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno rigettato le motivazioni della società, confermando l’impianto accusatorio dell’AGCOM la quale aveva messo in luce come la piattaforma non potesse in alcun modo essere qualificata come un semplice host provider. La stessa, infatti, non si limitava a consentire la connessione dei potenziali venditori e acquirenti – come asserito dalla ricorrente – attraverso modalità puramente tecniche, passive ed automatiche, bensì forniva un complesso di servizi comprendenti tanto l’assistenza ai potenziali venditori e acquirenti, quanto l’editing degli annunci e una strutturata attività di promozione effettuata tramite una strategia “multi-piattaforma” avendo così un ruolo attivo in ogni fase della compravendita, ivi inclusa la gestione della fase di riscossione del pagamento.

Con la sentenza in commento il TAR mette un punto fermo alla lotta al fenomeno del bagarinaggio online sancendo la responsabilità dei titolari delle piattaforme – non emittenti – di intermediazione di titoli di accesso a spettacoli. Tale responsabilità sulla base della normativa vigente deve essere ricondotta non soltanto ad un’attività di accaparramento di biglietti al fine di una reimmissione sul mercato a prezzi maggiorati, ma anche all’attività di gestione e promozione degli stessi attraverso “bacheche virtuali”.

Un approfondimento sul tema di Andrea Pisano è stato pubblicato su Dimt – Diritto Mercato e tecnologia


Immagine di Claudio Schwarz su Unsplash

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