L’Osservatorio europeo dell’audiovisivo del Consiglio d’Europa (“OEA”, in inglese “European Audiovisual Observatory”, “EAO”) ha, di recente, pubblicato il Mapping Report on national remedies against online piracy of sports content (“Report” o “Ricerca”).
La Ricerca – condotta su richiesta della Commissione europea – è stata redatta, in qualità di contributing authors, da Giovanni Maria Riccio e Fabiola Iraci Gambazza dello Studio Legale E-Lex e ha l’obiettivo di individuare ed analizzare, in prospettiva comparatistica, gli strumenti di tutela dei contenuti sportivi audiovisivi, nel quadro dei 27 Stati membri dell’UE e del Regno Unito.
In particolare, il Report si basa su di un’ampia analisi della legislazione comunitaria, delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea e della giurisprudenza in materia di rimedi contro la pirateria online, a partire dai risultati di un questionario sottoposto a esperti internazionali dei singoli Stati membri.
Sulla scorta dei questionari, è stato individuato il quadro nazionale in materia di diritto d’autore applicabile agli eventi sportivi audiovisivi e il recepimento dei regolamenti e delle direttive comunitarie. Specifica attenzione è stata dedicata alle procedure di notice and take-down, così come alle ingiunzioni di rimozione e blocco (incluse le live blocking injunction e le procedure di de-indicizzazione dei contenuti). Inoltre, nell’analisi è stato tenuto conto dell’esistenza di organismi nazionali e di iniziative di soft law finalizzate al contrasto della pirateria online.
Alla luce delle informazioni raccolte, la conclusione contenuta nel Report è che la situazione europea in materia di strumenti di tutela contro la pirateria online, sia eccessivamente frastagliata, sebbene siano individuabili alcuni rilevanti profili comuni.
In primo luogo, gli eventi sportivi in quanto tali non risultano protetti dal diritto d’autore, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella celebre pronuncia Football Association Premier League del 4 ottobre 20111. Tuttavia, la registrazione e la trasmissione di un evento sportivo possono essere protette dal diritto d’autore, nel caso in cui, la registrazione integri quei requisiti di originalità e creatività, tali per cui possa essere considerata un’opera tutelabile.
Circa la titolarità dei diritti, nel Report è stato evidenziato che la registrazione e la messa in onda di un evento sportivo sono tutelate da diritti connessi, che sono rispettivamente concessi ai produttori di opere audiovisive per la prima fissazione del film e agli organismi di radiodiffusione per la trasmissione dei segnali radiotelevisivi per la ricezione del pubblico.
Invece, per quanto riguarda la legittimazione all’agire in giudizio, le differenze tra i singoli ordinamenti sono più marcate: in alcuni casi, le società sportive possono agire in giudizio sulla base dei domiciliary rights (ossia diritti di natura dominicale sui luoghi nei quali si svolgono gli eventi), laddove avvengano registrazioni non autorizzate effettuate all’interno degli stadi o dei palasport in cui si tengono le manifestazioni sportive; in altri casi, federazioni e leghe sportive possono agire direttamente, come nell’ipotesi di trasmissione o streaming illegale dell’evento.
Nonostante le predette differenze tra i singoli Stati membri, anche con riguardo ai rimedi contro la pirateria online – oggetto principale di studio – gli approcci e soluzioni nazionali adottate rivelano alcune tendenze interessanti.
Innanzitutto, la normativa dell’UE – in particolare l’articolo 11 della Direttiva 2004/48/CE (IPRED), l’articolo 8 della Direttiva InfoSoc e l’articolo 14, paragrafo 1, della Direttiva sul commercio elettronico – prevede che in caso di violazione della proprietà intellettuale le autorità giudiziarie possano emettere ingiunzioni contro i trasgressori, e gli aventi diritto possano chiedere l’applicazione di ingiunzioni nei confronti di intermediari on-line i cui servizi siano utilizzati da un terzo non autorizzato.
Sul punto, è stata effettuata una mappatura analitica delle diverse tipologie di ingiunzioni, quali ordini di blocco (“blocking orders”), ingiunzioni di blocco in tempo reale (“live blocking injunctions”) e ingiunzioni dinamiche (“dynamic injunctions”). In ogni caso, nel solco tracciato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, i rimedi devono essere proporzionati, al fine di tutelare i diritti fondamentali degli utenti e dei gestori dei servizi informatici. La Ricerca ha evidenziato altresì che, nella maggior parte dei casi, gli ordini giudiziari sono stati indirizzati agli ISP e non direttamente ai trasgressori, al fine di bloccare e/o disabilitare l’accesso al sito web o alla piattaforma ove il contenuto illecito è stato pubblicato. In particolare, nell’ambito delle cosiddette dynamic injunctions, nel caso Telekabal2, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla generica ammissibilità dei provvedimenti inibitori, e in linea con tale principio, i tribunali nazionali hanno teso ad estendere il blocco dei siti – o meglio degli URL – coprendo potenziali violazioni future. Ad ogni modo, solo in pochi Stati, le dynamic injunctions sono effettivamente applicate.
Infine, sono stati evidenziati altresì cinque casi che mostrano, in particolare, la portata e i criteri per l’emissione di provvedimenti di ordini di blocco e di ingiunzioni in tempo reale, nonché il ruolo delle procedure amministrative e gli approcci tecnologici progettati per bloccare la pirateria online dei contenuti sportivi.
In considerazione dei risultati e delle evidenze sul tema, il Report rappresenta una delle più ampie e recenti analisi nel campo della protezione del diritto d’autore, offrendo una panoramica sul quadro legislativo nazionale e dei relativi rimedi nazionali per il contrasto della pirateria online, tanto quanto un’analisi della giurisprudenza più significativa, nell’ambito specifico dei contenuti sportivi.
Fabiola Iraci Gambazza