In un recente provvedimento, il Garante ha stabilito che è vietato creare un database di numerazioni telefoniche per mezzo di web-scraping, una forma di automatizzazione che consente di acquisire informazioni dai siti web. Quindi, si riafferma il principio per cui non è possibile creare elenchi telefonici diversi dal DBU, l’archivio elettronico unico che raccoglie i numeri telefonici e i dati identificativi dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, istituito con le delibere dell’Agcom n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.

Nella fattispecie, alcuni dei segnalanti hanno rappresentato che la presenza dei propri dati personali (numero di telefono e indirizzo) non solo era in contrasto alla normativa vigente, atteso che molte numerazioni non erano neanche presenti nell’elenco telefonico generale (ETG), ma altresì che la diffusione dei recapiti personali costituiva un importante fattore di rischio per l’incolumità propria e del proprio nucleo familiare.

Un’ulteriore violazione, oltre al mancato consenso all’inserimento nel database, è stata rinvenuta nell’impossibilità per gli utenti di richiedere la cancellazione al titolare del trattamento, atteso che “la procedura di cancellazione sembrava non attiva o si interrompeva prima di andare a buon fine”.

Pertanto, il Garante ha fissato i seguenti principi:

  1. Non è possibile costituire un elenco telefonico diverso dal DBU;

  2. Per utilizzare le numerazioni telefoniche è necessario un consenso preventivo;

  3. Non possono essere raccolti dati di contatto per mezzo di software di web-scraping;

  4. In ogni caso, deve essere assicurato il diritto di cancellazione degli utenti.

Author elex

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