AGCM: meno vincoli per gli affiliati di una delle più grandi catene mondiali di ristorazione fast food 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha chiuso l’istruttoria avviata per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di una società statunitense che gestisce una delle principali catene mondiali di ristoranti fast food, accettando gli impegni proposti da questa. 

In particolare, il procedimento riguardava alcune condotte attuate dalla società nei confronti dei propri affiliati, consistenti nell’imposizione di un insieme di condizioni e obblighi idonei a condizionarne indebitamente l’attività imprenditoriale e a comprimerne in modo ingiustificato i margini di redditività. 

L’Autorità ha ritenuto gli impegni proposti, ed in particolare le precisazioni che la società si è impegnata ad inserire nei contratti di franchising, fossero idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali. 

Fonte: sito ufficiale dell’AGCM 


Sei operatori TLC modificano la pubblicità delle loro offerte di connessione internet in fibra  

L’AGCM ha ottenuto risposta positiva da parte di sei importanti operatori di telefonia fissa, attivi sul territorio nazionale, in relazione ad interventi di moral suasion effettuati per le modalità di pubblicizzazione delle offerte per navigare in internet attraverso il sistema di connessione in fibra.  

L’Autorità aveva riscontrato che le informazioni fornite sulle velocità massime di navigazione per queste offerte non risultavano veritiere dal momento che mancavano indicazioni chiare sulle condizioni necessarie per conseguirle, tra le quali il possesso di dispositivi di ultimissima generazione. 

All’esito degli interventi di moral suasion, tutti gli operatori hanno modificato la grafica e integrato il contenuto delle informazioni sulla velocità di navigazione raggiungibile, permettendo ai consumatori di comprendere le effettive caratteristiche delle offerte. 

Fonte: sito ufficiale dell’AGCM 


Al via la campagna di comunicazione di AGCM e ARERA per difendersi dai call center aggressivi 

Lo scorso 24 giugno ha avuto avvio “DIFENDITI COSÌ”, la prima campagna di comunicazione organizzata da l’AGCM e ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), volta a fornire ai consumatori informazioni e consigli per difendersi dall’insistenza e dalla scorrettezza di alcuni call center. 

La campagna nasce in seguito all’aumento di reclami relativi all’eccessiva pressione dei call center dediti al teleselling, e verrà diffusa attraverso uno spot TV e radio, e attraverso i principali canali web e social. 

Sul nuovo sito www.difenditicosi.it si possono trovare indicazioni sulle segnalazioni più ricorrenti raccolte dalle due autorità e sui diritti dei consumatori, per aiutarli a conoscere gli strumenti a loro disposizione per scegliere, in libertà e sicurezza, gli acquisti da fare o i servizi da attivare. 

Fonte: sito ufficiale dell’AGCM 


 L’AGCOM adotta un Piano di interventi contro le applicazioni “cash for sms 

Lo scorso 1° luglio, attraverso un comunicato stampa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) ha reso noto di aver adottato un piano di interventi contro le applicazioni “cash for sms”, ossia applicazioni che consentono ai privati titolari di contratti di telefonia mobile di cedere, dietro compenso, gli SMS non consumati. Tali SMS sono poi utilizzati dalle società che gestiscono le applicazioni per fornire servizi di messaggistica aziendale, in violazione della normativa vigente. 

Il piano adottato prevede il blocco delle applicazioni individuate in base alle attività di vigilanza e impegna gli operatori a monitorare e segnalare all’AGCOM gli effetti delle misure adottate e ad informare gli utenti della natura illecita di tali pratiche e dei rischi connessi all’adesione a tali iniziative. 

Fonte: sito ufficiale dell’AGCOM 


L’AGCOM sanziona di oltre 23 milioni di euro una piattaforma di vendita di biglietti per eventi  

Con la delibera n. 224/22/CONS, pubblicata in data 23 giugno 2022, l’AGCOM ha adottato una sanzione di 23.580.000 euro nei confronti di una società che gestisce una piattaforma di rivendita secondaria di biglietti per eventi, senza essere titolare di sistemi di emissione, per violazione delle norme in materia di secondary ticketing. 

Dalle verifiche effettuate è emersa la violazione della normativa in parola attraverso la messa in vendita, o comunque il collocamento, sul sito web della società, di titoli di accesso a 131 eventi a prezzi superiori, anche fino a sei/sette volte, rispetto a quelli nominali di vendita sul canale primario. 

Con il medesimo provvedimento l’Autorità ha inoltre ordinato alla società di rimuovere i contenuti illeciti ancora presenti sul sito in un termine di 7 giorni. 

Fonte: sito ufficiale dell’AGCOM 


 L’AGCM sanziona per oltre 3 milioni di euro la sussidiaria italiana della multinazionale cinese quarta nella produzione mondiale di cellulari 

L’AGCM ha irrogato a una società italiana, parte di un’azienda multinazionale cinese che opera nel campo dell’elettronica di consumo, una sanzione di oltre 3 milioni di euro per aver ostacolato l’esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui suoi prodotti. 

In particolare, dal procedimento è emerso che la società rifiutava la riparazione in garanzia legale in presenza di altri difetti del prodotto non coperti da garanzia, subordinando la prestazione in garanzia alla previa riparazione di questi ultimi. Inoltre, in caso di verifica negativa di un difetto di conformità del bene, al consumatore che non accettava il preventivo della riparazione fuori garanzia, veniva chiesto di pagare le spese di verifica del difetto e di spedizione del prodotto, pena la mancata restituzione del prodotto non riparato. 

L’Autorità ha chiarito, invece, che spetta alla società verificare l’eventuale esistenza del difetto di conformità denunciato senza addebitare alcun costo al consumatore. 

Fonte: sito ufficiale dell’AGCM 


 La Corte di Cassazione sul legittimo utilizzo dell’immagine di un personaggio famoso ritratto nell’ambito di un’attività connessa alla sua notorietà 

Con la sentenza n. 19515/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che al fine della legittima divulgazione del ritratto fotografico di un soggetto senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 97 della Legge sulla protezione del diritto d’autore (L. 663/1941), occorre accertare che la riproduzione dell’immagine sia giustificata, tra l’altro, dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto dal soggetto stesso. Questa condizione ricorre non solo allorché il personaggio sia ripreso nell’ambito dell’attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche qualora la fotografia lo ritragga nello svolgimento di un’attività a quella accessoria o comunque connessa. 

Fonte: De Jure 

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